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Scritto da Tratto dalla Questura
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Il minore può viaggiare: - fino a 15 anni, con un certificato o estratto di nascita vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
- fino a 16 anni, con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o di chi ne fa le veci
- con il passaporto individuale, che diventa obbligatorio al compimento del 16° anno.
Il certificato o l'estratto di nascita viene rilasciato dal comune di residenza del minore. Se si viaggia nei paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il
minore abbia la carta d’identità valida per l’espatrio (anche questa
rilasciata dal comune di residenza). Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso
di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati).
Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la
documentazione. In mancanza dell’assenso viene richiesto il nulla osta
del giudice tutelare. Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto. N.B. I minori di 10 anni che utilizzano il passaporto individuale devono viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Diversamente, deve essere riportato il nome della persona o
dell'ente cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto o in una
dichiarazione di accompagno, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
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